Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/10/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

            ''2. Le disposizioni del presente codice si applicano, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1, comma della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel predetto conto economico consolidato; e le autorità indipendenti''.

        2. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

            ''6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie funzioni. quando riguardano gli ambiti esclusi dal. primo periodo, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del consiglio dei ministri.

            6-bis. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali né all'esercizio delle attività e funzioni svolte da uffici amministrativi e giudiziari in relazione alle medesime consultazioni, ad eccezione della trasmissione dei dati di proclamazione. La redazione in formato elettronico del modello unico di verbale di proclamazione dei risultati, per tutti gli uffici elettorali diversi da quelli sezionali, sostituisce la modalità cartacea di redazione ed è svolta secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dal Ministro della giustizia, previo coordinamento, per quanto attiene alle rispettive elezioni, con le amministrazioni della Camera e del Senato. Il verbale è sottoscritto con firma digitale dal segretario estensore e dal presidente dell'ufficio elettorale il verbale è quindi inviato, con le modalità di trasmissione telematica degli atti. previste dalle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli uffici destinatari ai sensi della legislazione vigente; il segretario dell'ufficio destinatario del verbale attesta il deposito del verbale apponendo la data e sottoscrivendo il verbale con la propria firma digitale.

            6-ter. Le disposizioni del presente Codice si applicano all'amministrazione della Giustizia per quanto non diversamente disposto dall'articolo 56 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, e successive modificazioni. Con proprio decreto il Ministro della giustizia provvede a modificare le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, di cui al proprio decreto 17 luglio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2008, in particolare uniformando la disciplina della firma digitale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto, a quanto previsto dal presente Codice''.

        3. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, il comma 1, è sostituito dal seguente:

            ''1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2 utilizzano esclusivamente la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo:

            a) costituisce elezione di domicilio informatico del dichiarante;

            b) è sempre revocabile con le stesse modalità della dichiarazione;

            c) rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, degli atti. e dei provvedimenti che lo riguardano''».