Articolo aggiuntivo n. 1.0.5 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/10/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la trasparenza e la fruibilità del SIOPE)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il potenziamento e la miglior fruibilità del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni, al fine specifico di inserire nel sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche il monitoraggio degli investimenti pubblici effettuato mediante codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'obiettivo di favorire la trasparenza e la conoscibilità dei progetti di investimento pubblico nonché dei progetti in corso di attuazione da parte delle competenti amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di trenta giorni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

        3. Dai decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini e le imprese. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».