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Articolo aggiuntivo n. 1.0.6 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/10/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

        1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».