Proposta di modifica n. 18.21 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Approvato

testo emendamento del 02/08/13

Dopo il comma 8-sexsies, aggiungere il seguente:

        «8-septies. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, dopo le parole: ''non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi,'' sono inserite le seguenti: '', se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia,''».

        Conseguentemente, all'articolo 61, apportare le seguenti modificazioni:

            «a) all'alinea, dopo la parola: ''17'' inserire le seguenti: '', 18, comma 8-septies,'' e sostituire le parole: ''a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014,'' con le seguenti: ''a 41,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 106,2 milioni di euro per l'anno 2014,'';

            b) dopo la lettera d-bis aggiungere la seguente:

        ''d-ter) quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228''».