Proposta di modifica n. 18.23 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 18.
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testo emendamento del 02/08/13

1. All'articolo 18, dopo il comma 8-sexies è aggiunto il seguente:

        «8-septies. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, nonché di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, fino al 31 dicembre 2014 i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le attività inerenti alla costruzione di nuovi edifici scolastici e alla messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di quelli esistenti, operano in qualità di commissari governativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le disposizioni di legge e regolamento alle quali i commissari governativi possono derogare».