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Proposta di modifica n. 10.75 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/10/14

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

            «4) dei segretari comunali e provinciali: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, in un'apposita sezione del molo dei dirigenti dello Stato di cui numero 1) e soppressione del relativo albo; specifica disciplina per l'inserimento, dopo due anni di servizio, nel sopracitato ruolo unico, di coloro iscritti alla fascia professionale C e dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge. In attesa del raggiungimento dei due anni di servizio, gli attuali segretari fascia C e i vincitori del concorso, successivamente al corso di formazione, possono svolgere le funzioni sopraindicate nei Comuni inferiori, in totale, a diecimila abitanti, con un inquadramento giuridico equiparato a quello di un funzionario e con la retribuzione prevista per gli appartenenti alla fascia professionale C. Al termine dei due anni di servizio transiteranno nel ruolo unico dirigenziale. In tutti gli enti locali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare un segretario comunale, con compiti, nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, di attuazione dell'indirizzo politico, ove richiesto di presidio per la realizzazione delle gestioni associate, di coordinamento dell'attività amministrativa, ivi compresa l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, e di controllo della legalità. Negli enti con popolazione superiore i segretari esercitino esclusivamente le funzioni rogatorie e i compiti e le funzioni attribuiti al segretario comunale e provinciale a norma del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché gli altri compiti stabiliti dallo statuto. Previsione dell'ampliamento delle funzioni di rogito agli atti nell'interesse dei privati residenti nell'ente e per i casi specificamente individuati dalla legge. Ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce, di numero non superiore a due-tre e criteri per il convenzionamento. Previsione della possibilità di individuare i segretari comunali come ''commissari'' in caso di scioglimento degli organi politici ovvero quali ''commissari ad acta'' presso gli enti locali a seguito di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria. Nelle more del completamento del percorso associativo tra i comuni, e comunque in conseguenza della riforma dello statua dei segretari comunali e provinciali introdotta dalla presente legge, per tutti gli iscritti all'albo dei segretari:

           1) previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto;

            2) previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31/12/2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito in legge 22/12/2011 n. 214; per tale categoria di lavoratori, la decorrenza del trattamento pensionistico avviene il 10 giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi senza alcun tipo di penalizzazione».