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Proposta di modifica n. 10.167 al ddl S.1577 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/10/14

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di tre anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi senza procedura selettiva per una sola volta; definizione di presupposti oggettivi e riscontrati per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; regime di limitata proroga degli incarichi nelle more del perfezionamento delle procedure di avviso pubblico; g) con riferimento ai dirigenti privi di incarico a seguito di consecutive gravi valutazioni annuali negative: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità per effetto delle suddette valutazioni; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive;».