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Articolo aggiuntivo n. 18.0.1 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/08/13

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

        1. Le risorse destinate dallo Stato e dalle Regioni, anche attraverso la contrazione di mutui, per fare fronte alle esigenze finanziarie seguite a fenomeni sismici in aree in cui è stato proclamato lo Stato d'emergenza a partire dal 1º gennaio 2013, sono sottratte ai vincoli rinvenienti dal patto di stabilità sia in termini di impegno che in termini di spesa».