Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.7 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/10/14

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

«5-bis. Il minore ha diritto a mantenere le relazioni nel suo interesse costituitesi nel periodo di affidamento. Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1.         All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis"».