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Proposta di modifica n. 25.1 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 25.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/11/14

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del TFUE. A tal fine il governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge n. 234 del 2012, compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.

  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche le funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge n. 936 del 1986 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la legge n. 936 del 1986 è soppressa.

nuova formulazione del 05/11/14

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. A partire dall'entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del TFUE. A tal fine il governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge n. 234 del 2012, compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche le funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-bis, 16 e 17 della legge n. 936 del 1986 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la legge n. 936 del 1986 è soppressa.