Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 2.1 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 04/11/14

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''L'affidatario deve essere convocato, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore".»