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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1651 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 05/11/14

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sulla Galleria ferroviaria di base del Brennero e connesse opere di accesso)

        1. In relazione all'attuale situazione di contingenza finanziaria che impone l'urgente reperimento delle risorse da destinare alla realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo del paese nell'ambito dei Corridoi Trans-Europei, i fondi accantonati al 30 aprile 2014 ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, comprensivi dei relativi interessi maturati, sono versati dalla Società Autostrada del Brennero S.p.a., entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in conto entrate al bilancio dello Stato sul capitolo 3570 per essere riassegnate alla Società RFI per le finalità enunciate dal citato articolo 55, comma 13.

        2. Con successivo atto aggiuntivo alla vigente convenzione, e successive modifiche, tra la Società Autostrada del Brennero e l'Amministrazione concedente, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze verranno definiti gli aspetti concessori conseguenti all'avvenuto versamento nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. Tale atto dovrà stabilire la soppressione dell'articolo 9, comma 3, della convenzione aggiuntiva siglata il 6 maggio 2004 tra la Società Autostrada del Brennero Spa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        3. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il terzo periodo è soppresso.

        4. A partire dallo maggio 2014 il soggetto incaricato di proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada medesima, e successivamente i soggetti che saranno individuati quali nuovi concessionari, sono tenuti a versare una quota annua di euro 34.344.000,00, come previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio con le modalità di cui al comma 1 e per le stesse finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».