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Proposta di modifica n. 41.11 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/08/13

Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

            1) l'alinea 2 è sostituita dalla seguente:

        «2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 185 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del medesimo decreto e ai fini delle metodihe da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte al test di cessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, limitatamente alle sostanze individuate nella tabella 1 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. In alternativa, deve essere condotta lo verifica qualitativa delle acque di falda sottostanti le matrici materiali di riporto. Ove le matrici materiali di riporto siano conformi ai limiti del test di cessione oppure le acque sottostanti a detti materiali siano conformi ai limiti previsti dalla tabella 2 Allegato 5 Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., le matrici materiali di riporto devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.»;

            2) all'alinea 3, dopo le parole: «che rimuovono» sono inserite le seguenti: «o immobilizzano».