Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 42-quater.0.1 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 42-quater.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/08/13

Dopo l'articolo 42-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 42-quinquies.

(Corresponsione di adeguata remunerazione e/o risarcimento danni per violazione e tardivo recepimento delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in seguito coordinate dalla Direttiva 93/16/CEE del 05.04.1993 subiti dai medici specializzandi)

        1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1975-1976 all'anno accademico 2006-2007 che, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale, o domanda amministrativa ai Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per il riconoscimento economico del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione delle Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e della Direttiva 82/76/CEE, del Consiglio del 26 gennaio, 1982, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo di ''adeguata remunerazione'' o di risarcimento danni, l'importo annuo di euro 20.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo annuale credito.

        2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della frequenza ad un corso di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione, attestata anche attraverso autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio di cui al comma 1, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate, prevedendo, altresì, che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso le associazioni, non riconosciute, rappresentative dei medici interessati.

        4. Alle minori entrate derivanti dalle presenti disposizioni, si provvede ai sensi del comma 5.

        5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 150 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al precedente periodo. il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al precedente periodo, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui sopra, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui sopra non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 51 lettera b), della citata legge n 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti periodi».