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Proposta di modifica n. 23.23 al ddl S.1651 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 05/11/14

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «inadempimento del concedente» inserire le seguenti: «se il conduttore non richiede l'applicazione dell'articolo 2932 del codice civile».

        Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «inadempimento del conduttore» con le seguenti: «inadempimento, o recesso, del conduttore».