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Proposta di modifica n. 32-bis.7 al ddl S.1651 in riferimento all'articolo 32-bis.

testo emendamento del 05/11/14

Dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 32-ter.

(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)

        1. Nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di adeguamento ambientale delle aree naturali attigue ovvero l'attuazione di progetti di rigenerazione e riqualificazione nonché l'incentivazione della mobilità sostenibile nelle zone ricadenti in ambito urbano, i titolari di concessioni demaniali marittime, entro il 31 dicembre 2014, sottopongono alla Regione ed al Comune competenti per territorio le modifiche del rapporto concessorio con la presentazione di un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

        2. La Regione e il Comune competenti per territorio si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Decorso tale termine, il procedimento può comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari.

        3. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

        4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea».