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Proposta di modifica n. 33.2 al ddl S.1651 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 05/11/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. – (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Caraglio) – 1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana e della preventiva partecipazione delle popolazioni territorialmente interessate, secondo quanto previsto dalla legge 108 del 2001. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

        2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, nonché la partecipazione dei cittadini, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

        3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate ed i Sindaci dei Comuni interessati. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

            a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;

            b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;

            c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

            d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

        4. La competenza per la formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, è attribuita, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attività produttive. Nell'esercizio di tale competenza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si avvale dell'ISPRA dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) , delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di un Comitato di Controllo cittadino supportato da una commissione tecnico-scientifica di periti scelti dalle associazioni cittadine e dai movimenti territoriali interessati.

        Le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti dovranno seguire i principi e le norme comunitarie.

        5. La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio difattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economicofinanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico devono contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione, e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse;

        la conferenza dì servizi è convocata al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, non puoi superare il termine di 60 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale;

        il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sottende l'avvenuta acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate;

        non costituisce variante urbanistica. Nella dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori è assicurato il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli esistenti, ambientali e non.

        11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi;

        12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Comune di Napoli, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Comune di Napoli costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Comitato cittadino di controllo; alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita un indennizzo di esproprio per pubblica utilità delle aree e degli immobili trasferiti.

        13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Comune di Napoli partecipa alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione».