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Proposta di modifica n. 38.5 al ddl S.1651 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 05/11/14

L'articolo è sostituito dal seguente:

        «Art. 38. – 1. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di pompaggio, ricerca e sviluppodi sistemi di accumulo energetico;

        2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, procede, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, alla costituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale ed, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile che promuovere le attività di cui al comma 1) ed eroga i relativi finanziamenti;

        3. La dotazione finanziaria di base è assicurata dal ''fondo per l'energia rinnovabile Italiana'' appositamente costituito, finanziato con i canoni annui di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625del 1996 che vengono aumentati fino a raggiungere livelli pari al 78% della presente legge di conversione, nonché: 11 milioni mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 15 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; per il 2015 5,2 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, 95 milioni dallo stanzia mento previsto nella legge 224/2012, comma 186, articolo 1, 80 milioni dallo stanziamento previsto dalla legge 224/2012, articolo 1, comma 212; 51,2 milioni dal fondo sviluppo e coesione di cui alla legge 147/2013 articolo 1 comma 6; per il 2016: 3,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 155,8 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2017: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 925 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2018: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; 191 milioni dal fondo sviluppo e coesione; per il 2019: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7; per il 2020: 148 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

        5. conseguentemente, i commi 186 e 224 all'articolo 1 della legge 224/2012 sono soppressi;

        6. entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso e trasmette la relazione ai ministeri competenti».