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Proposta di modifica n. 56-bis.3 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 56-bis.
  • status: Respinto
argomenti:    

testo emendamento del 02/08/13

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 56-bis. – (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). – 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28, maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è ulteriormente disciplinato dal presente articolo.

        2. A decorrere dalla pubblicazione decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 3 comma 3 del Dlgs. 85/2010, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, la relativa richiesta entro i termini e con la procedura ivi descritta.

        3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, ai fini di acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le Amministrazioni non confermino, fornendo adeguata motivazione e comprovandone l'utilizzo, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, accoglie la domanda e procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di ricezione della conferma adeguatamente motivata da parte dell'Amministrazione usuaria delle esigenze istituzionali, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

        4. Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza del principio di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e subordinatamente alle Province e alle Regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.

        5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora in esito ad apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite in Conferenza Unificatasi verifichi lo stato di abbandono e la mancata adozione di iniziative volte alla valorizzazione, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

        6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso da soggetti privati sono ridotte, per tutta la vigenza dei relativi contratti e comunque non oltre i successivi 10 anni, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1.

        7. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli, enti possono continuare ad assicurare allo Stato, qualora già disciplinato da un contratto in corso di validità, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.

        8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

        9. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili dallo stesso acquisiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

        10. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

        11. All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti. modificazioni:

            a) il quinto periodo è abrogato;

            b) al sesto periodo le parole: '', nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), soprarichiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari.'' sono soppresse.

        12. Il precedente comma 7 e il comma 2 dell'art. 9 del Dlgs 85/2010 non si applicano ai trasferimenti di immobili effettuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

        13. All'art. 7 del Dlgs. 85/2010 è inserito quanto segue: ''decreti biennali di attribuzione''.

        14. A decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

        15. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio. Tali beni sono trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del comma 1. A tali richieste è allegata una relazione atte stante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale».