Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 56-bis.5 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 56-bis.
  • status: Respinto
argomenti:    

testo emendamento del 02/08/13

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

        «12-bis. Ferme restando le disposizioni che precedono, i beni immobili in uso al Ministero della difesa di cui al comma 1 non utilizzati per finalità istituzionali per i quali non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e fatti salvi i beni per j quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione, sono individuati dal Ministero della difesa con apposito atto che ne determina formalmente il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Gli enti territoriali interessati ad acquisire la proprietà degli immobili presentano, secondo i tempi previsti ai commi precedenti e con le modalità indicate dal Ministero della difesa, una richiesta di attribuzione al predetto Dicastero che provvede, d'intesa con l'Agenzia del demanio, ad adottare i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari al trasferimento della proprietà e a disporne la consegna attraverso le proprie articolazioni organizzative territoriali».