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Proposta di modifica n. 50.10 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 50.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 02/08/13

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 50. – 1. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

        ''28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per lo verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente''.

            b) i commi 28-bis e 28-ter sono abrogati».