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Proposta di modifica n. 1.24 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/11/14

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 1.

 « All'articolo 151 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo  comma è aggiunto il seguente: ''Qualora il giudice non accerti con decisione motivata l'esistenza di fatti oggettivi tali da integrare i requisiti di intollerabilità o pregiudizio indicati al primo comma, la separazione giudiziale può essere pronunciata solo per intollerabilità soggettiva della convivenza. In tale ipotesi, anche in caso di separazione consensuale ai sensi dell'articolo 158 del codice civile, ovvero di scioglimento del matrimonio conseguente a una separazione legale pronunciata in assenza della verifica dei requisiti dei quali al primo comma, la relativa domanda deve essere corredata dall'attestazione prevista dall'articolo seguente, che certifichi il compimento di un percorso di conciliazione, nonché dalla presentazione di un piano educativo genitoriale e di riparto delle spese per il mantenimento della prole, anche se non concordato tra i genitori''».

 

      Conseguentemente, dopo l'articolo 151 del codice civile è aggiunto il seguente:

        ''Art. 151-bis. - (Attestazioni previste per la domanda di separazione e divorzio). – 1. Prima di presentare la domanda di separazione giudiziale o consensuale, ovvero di scioglimento del matrimonio, laddove si sia in mancanza dei requisiti di oggettiva intollerabilità o pregiudizio previsti dal primo comma dell'articolo 151, i due coniugi, ovvero quello che presenta unilateralmente la domanda, devono rivolgersi a un consulente o a un mediatore familiare.

        2. Questi ultimi possono essere professionisti privati, oppure esercenti l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, e devono essere dotati dei requisiti abilitativi eventualmente previsti dalla legge.

        3. Il consulente o il mediatore familiare, mediante un percorso di almeno cinque incontri e di durata obbligatoriamente non inferiore ai sei mesi, ha il compito di aiutare i coniugi a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare.

        4. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale che viene consegnato a ciascuno dei coniugi, e potrà essere presentato al giudice per ottenere provvedimenti conformi a esso riguardo al mantenimento e all'educazione della prole. In ogni altro caso, il consulente o il mediatore familiare rilascia alle parti che lo richiedono un'attestazione nella quale si dà atto che è stato esperito il percorso di conciliazione secondo le condizioni sopra previste, e che la conciliazione stessa non è riuscita.

        5. Il consulente o il mediatore familiare, se richiesto da almeno uno dei genitori, deve altresì aiutare i richiedenti a formulare una dettagliata proposta di piano genitoriale per la separazione o il divorzio, che preveda – con riferimento all'età della prole, e comunque nel rispetto dei criteri e delle previsioni degli articoli di cui al Libro I, Titolo IX, Capo Il del codice civile – i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori stessi, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole stessa oltre che delle capacità reddituali e patrimoni ali dei genitori, anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione.

        6. La proposta di piano genitoriale di cui al comma precedente può essere presentata anche autonomamente dal genitore richiedente la separazione o lo scioglimento del matrimonio. Se la proposta è sottoscritta da entrambi i genitori, il giudice adotta i provvedimenti dei quali all'articolo 337-ter del codice civile obbligatoriamente seguendo le previsioni della stessa, laddove non siano manifestamente contrarie all'interesse della prole. Se la proposta è presentata con intervento di un consulente o mediatore familiare, i provvedimenti dei quali all'articolo 337-ter sono adottati facendo prioritario riferimento ai contenuti della proposta stessa. In ogni altro caso, il giudice valuta liberamente la proposta di piano genitoriale sottopostagli.

        7. In ogni caso di ricorso secondo le norme previste dal Libro I, Titolo IX, Capo II, anche se relativo alla modifica di decisioni precedenti del giudice, il richiedente che non possa motivare la cessazione della coabitazione dei genitori con fatti oggettivi tali da integrare i requisiti indicati dal primo comma dell'articolo 151, deve presentare una nuova proposta di piano genitoriale ai sensi del presente articolo, fornendo dettagliata indicazione delle ragioni oggettive per le quali chiede la modifica totale o parziale del piano genitoriale originario, se sussistente. In mancanza, il giudice rigetta il ricorso''».