presentato il 12/11/2014 in II Giustizia del Senato da Maurizio GASPARRI (FI-PdL)
testo emendamento del 12/11/14
Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione» con le seguenti: «due anni dalla notificazione della domanda di separazione»;
Conseguentemente, al medesimo comma:
a) sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;
b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione come previsto dall'articolo 1 della presente legge e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di cui al presente articolo è di tre anni».