presentato il 12/11/2014 in II Giustizia del Senato da Carlo GIOVANARDI (FL(Id-PL, PLI)) e altri
testo emendamento del 12/11/14
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
nel primo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «due anni»;
nell'ultimo periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni dopo il primo periodo come modificato dal comma 1 della presente legge, è inserito il seguente: ''I termini di cui sopra sono applicabili solo quando i coniugi, o anche uno solo di essi, dopo la separazione abbiano completato un percorso di conciliazione, come previsto dall'articolo 1 della presente legge, e depositino in giudizio la relativa attestazione e il piano educativo genitoriale e quello di riparto delle spese ivi predisposto, anche se non concordato. In caso contrario il termine di due anni di cui al periodo precedente è aumentato a tre anni''».