presentato il 12/11/2014 in II Giustizia del Senato da Sergio LO GIUDICE (PD) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 12/11/14
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Dopo il comma 16 dell'articolo 4, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:
''16-bis. Nei casi in cui la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia proposta da coniugi che non abbiano figli minori, né figli maggiorenni portatori di una disabilità grave, né figli maggiorenni economicamente non autosufficienti essa è presentata, con la compiuta indicazione delle condizioni inerenti ai rapporti economici, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove venne trascritto il matrimonio. Questi accertato il consenso di entrambi i coniugi e l'esistenza delle condizioni di cui al periodo precedente, dispone lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e procede alla relativa annotazione''.».