Articolo aggiuntivo n. 1.0.6
al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 12/11/2014 in II Giustizia del Senato da Gian Marco CENTINAIO (Lega) e altri
testo emendamento del 12/11/14
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
«1. All'articolo 5, comma 6, della legge 1º dicembre 1970, n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti fra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in Tribunale, e non vi siano figli.
In tale caso il giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei coniugi».