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Articolo aggiuntivo n. 3.0.2 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/11/14

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All'articolo 706 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

            a) Al primo periodo è premesso il seguente: ''Prima di presentare la domanda di separazione le parti possono rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare privato oppure esercente l'attività presso un consultorio pubblico o convenzionato, scelto di comune accordo. Questi – mediante un percorso di almeno 5 incontri – ha il compito di aiutarli a individuare le possibili soluzioni per rimuovere le cause che hanno portato alla crisi coniugale, al fine di salvaguardare l'unità del nucleo familiare. Se la conciliazione riesce, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione che viene consegnato a ciascuno dei coniugi. In ogni caso – a prescindere dall'esito concreto della procedura – il consulente o il mediatore familiare deve rilasciare alle parti un'attestazione da essa sottoscritta, in cui dà atto che le stesse hanno tentato la conciliazione e che la medesima non è riuscita; compito del consulente e/o del mediatore familiare è altresì quello di formulare, in presenza di figli minori o di gravidanza in atto, una dettagliata proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto tra i genitori delle spese per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole, che tenga conto delle aspirazioni e delle naturali inclinazioni della prole oltre che delle capacità reddituali e patrimoniali dei genitori anche in relazione alle spese da sostenere da parte di entrambi per effetto della cessazione della coabitazione coniugale''.

            b) All'ultimo periodo, dopo le parole ''nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli di entrambi i coniugi.'', sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ''Il ricorso deve indicare nello specifico una proposta di piano genitoriale che preveda i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, i tempi di frequentazione dei parenti di ciascun ramo genitoriale, le attività scolastiche, educative e formative che si propongono per i minori, nonché un accurato piano di riparto delle spese per il mantenimento della prole.''.

        2. L'articolo 708 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente:

        ''708. Tentativo di conciliazione, mediazione, piano genitoriale e provvedimenti del presidente.

        1. All'udienza di comparizione il Presidente, salvo il caso di contumacia di uno dei due coniugi, ove riscontri che i coniugi non hanno svolto in precedenza il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 706 comma 01, dispone un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi e formula l'invito a che i medesimi procedano a tentare la conciliazione presso un consulente familiare o un mediatore familiare scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, indicato dal Presidente stesso.

        2. Qualora la conciliazione riesca il Presidente allega agli atti il verbale di conciliazione e ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'immediata estinzione del procedimento.

        3. Qualora la conciliazione non sia riuscita o le parti abbiano rifiutato di effettuarla il Presidente – allegato al fascicolo d'ufficio il verbale di mancata conciliazione, ovvero indicata a verbale la ragione per cui il tentativo non si è effettuata – anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori, valuta i rispettivi piani genitoriali e di riparto delle spese per la prole e assume con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, accogliendo le rispettive proposte ove convergenti e non contrarie all'interesse della prole e motivando le proprie decisioni ove ritenga di discostarsi dalle indicazioni dell'uno o dell'altro coniuge in ordine al piano genitoriale o al piano di riparto delle spese. Il giudice, informate le parti dell'importanza di una genitorialità materialmente condivisa e analizzati i piani genitoriali, valuta prioritariamente, a richiesta motivata di almeno una delle parti e anche contro la volontà dell'altra parte, di fissare la domiciliazione paritaria dei minori in modo da garantire ai figli tempi equivalenti di pemanenza dei figli con ciascuno dei genitori e di stabilire sempre un doppio domicilio anagrafico per la prole ed eventualmente una doppia residenza laddove la contingenza lo consenta.

        4. Al fine di garantire la pariteticità temporale il giudice può anche prevedere ampi spazi di compensazione durante le feste scolastiche laddove l'obiettivo non sia raggiungibile nella quotidianità. In ogni caso, ove il giudice ritenga che nel caso specifico la domiciliazione a tempi paritetici non risponda all'interesse del minore, può fissare una domiciliazione non paritetica indicando dettagliatamente le ragioni della sua decisione e le cause che l'hanno resa necessaria, al preciso scopo di consentire ai genitori di procedere a rimuovere tali cause con il fine preciso di garantire ai figli una piena ed equilibrata bigenitorialità. Salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psicofisica dei minori, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di un terzo del proprio tempo presso il genitore meno coinvolto. Il giudice, se richiesto, adotta con proprio provvedimento gli accordi intervenuti fra i genitori, ove non manifestamente contrari all'interesse dei minori. Sia in caso di affidamento condiviso che di affidamento esclusivo la modifica del luogo o dei luoghi o dei luoghi di residenza dei figli minorenni costituisce comunque decisione di maggior interesse e, conseguentemente, deve essere sempre preventivamente concorsata tra i genitori ovvero, in caso di disaccordo, decisa dal giudice sentite le parti, privilegiando ove possibile il diritto dei minori a mantenere il loro ambiente familiare e valutando con particolare attenzione l'opportunità dei trasferimenti di residenza al di fuori del comune di residenza ovvero a distanza superiore agli otto chilometri dalla residenza abituale della prole per il quale devono sussistere eccezionali ragioni esclusivamente a favore del minore. In ogni caso le maggiori spese documentate per l'esercizio del diritto di coabitazione nelle nuove condizioni di residenza della prole devono essere sopportate per almeno due terzi dal genitore che ha chiesto il trasferimento della prole. Le amministrazioni locali, scolastiche e gli istituti per l'infanzia non possono in nessun caso accettare trasferimenti di residenza e iscrizioni di prole minorenne decisi o richiesti da uno solo dei genitori. I trasferimenti eventualmente già concessi senza il consenso di entrambi i genitori o comunque in assenza di decisione del giudice debbono essere immediatamente revocati a semplice richiesta. Salvo i casi di urgenza anche gli ospedali pubblici e privati devono accertare attraverso un modulo il consenso di ambedue i genitori a eventuali interventi chirurgici programmati.

        Il Presidente adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Se uno dei coniugi rimane contumace, il Presidente accoglie nella propria ordinanza le proposte indicate dall'altro coniuge ove congrue e non contrarie all'interesse della prole.

        Contro i provvedimenti di cui al presente articolo si può proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».