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Articolo aggiuntivo n. 3.0.8 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 12/11/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ''Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

        Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

        Se la conciliazione non riesce il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, e, salva esplicita opposizione, rimette i coniugi avanti il Tribunale in composizione collegiale ai sensi degli articoli 50-bis e 70 c.p.c. per la sentenza non definitiva relativa allo stato di separazione.

        Inoltre nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento''».