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Articolo aggiuntivo n. 3.010 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/11/14

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale).

  1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette ai CIPE, per una presa d'atto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

  Conseguentemente:
   alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000.
   alla tabella B:
    1) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
    2) voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.

nuova formulazione del 25/11/14

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale).

  1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale», con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette al CIPE, per una presa d'atto, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuarsi in coerenza con i decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il relativo cronoprogramma, definendo altresì le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno viene trasmesso al CIPE il programma aggiornato, corredato del puntuale stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento fisico e finanziario.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.