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Proposta di modifica n. 5.88 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 18/11/14

  Al comma 1, capoverso «4-octies, sostituire le parole: è ammessa in deduzione la differenza con le seguenti: ammessa in deduzione una quota pari al 90 percento della differenza;

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  4-ter. Agli effetti del versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
  4-quater. Per l'anno 2015 gli importi di cui al comma 4-bis sono ridotti della metà.