presentato il 02/08/2013 in I Affari Costituzionali del Senato da Pietro LIUZZI (NcI) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 02/08/13
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 7, legge n. 240 del 2010 sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla passibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
Pertanto è soppresso l'articolo 49, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.