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Proposta di modifica n. 58.12 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 58.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/08/13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 7, legge n. 240 del 2010 sostituire il comma 3 con il seguente:

        3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla passibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.

        Pertanto è soppresso l'articolo 49, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazione dalla legge 4 aprile 2012 n. 35.