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Proposta di modifica n. 7.54 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 18/11/14

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, il plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è elevato, secondo quanto disposto dal comma 8 della stessa disposizione, fino a 5 miliardi di euro. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4, dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 21 milioni di euro per l'anno 2016, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, di 17 milioni per l'anno 2021 e di 6 milioni per l'anno 2022. Al finanziamento dei contributi previsti dal presente comma si provvede a valere sui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, rifinanziamento dall'articolo 17, comma 21 della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  All'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».