presentato il 18/11/2014 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Tino IANNUZZI (PD) e altri 24 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 8.3, 8.32)
testo emendamento del 18/11/14
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis, alinea, le parole da: «(zone 1 e 2)» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «(zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.».
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 99,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 441,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 436,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 441,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 20,18 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
nuova formulazione del 26/11/14
Al comma 1:
alla lettera a), numero 2) aggiungere infine il seguente periodo: La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
alla lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis., alinea, le parole da: «nella misura» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. con le seguenti: di 99 milioni di euro per l'anno 2015, di 446,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 450,4 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.