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Articolo aggiuntivo n. 11.016 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 18/11/14

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Incentivi all'occupazione femminile nelle regioni svantaggiate).

  1. Al fine di promuovere l'occupazione delle donne nell'attuale fase di crisi socio-economica, nelle regioni in cui il tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulle forze di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013 è riconosciuto, per l'anno 2015, un contributo pari a 5.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato di donne, che comporti un incremento della base occupazionale.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato in caso di assunzione di donne con figli di età inferiore a sei anni.
  3. Il contributo è riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato di donne in contratti a tempo indeterminato e di stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato, di donne, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di progetto, o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro.
  4. Il contributo è riconosciuto, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro, integralmente in caso di assunzione con orario normale di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 ed è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro.
  5. Il contributo è corrisposto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, nei limiti delle risorse di cui al comma 7.
  6. Il contributo è erogato dall'INPS in favore di ciascun datore di lavoro nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  7. Il contributo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 296 milioni di euro per l'anno 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 6.