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Articolo aggiuntivo n. 11.012 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 18/11/14

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis
(Sgravio per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52).

  1. Ai datori di lavoro che hanno assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano fino a conclusione del periodo previsto dalle predette norme.
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo di una quota pari a 35.550.000 euro delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2013, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato; le restanti risorse rimaste inutilizzate vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014.