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Proposta di modifica n. 13.5 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 18/11/14

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 9 fino alla fine del comma con le seguenti: che consente attività lavorativa, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 40.000.000;
   2017: – 60.000.000.