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Proposta di modifica n. 60.2 al ddl S.974 in riferimento all'articolo 60.
  • status: Approvato

testo emendamento del 02/08/13

Al comma 01, primo periodo, sostituire le parole da: «annualmente», fino alla fine del periodo con le seguenti: «in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento».