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Articolo aggiuntivo n. 37.027 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 18/11/14

  Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

  1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.