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Proposta di modifica n. 43.22 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 43.
  • status: Approvato

testo emendamento del 18/11/14

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 149 è aggiunto il seguente:
  «Art. 149-bis. (Affidamento dei servizio). – 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.
  2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità dei servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.».

nuova formulazione del 26/11/14

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  Al comma 1 dell'articolo 149-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.»