Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 44.329 al ddl C.2679-BIS in riferimento all'articolo 44.

testo emendamento del 18/11/14

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone aggiuntive caratteristiche tecniche per le apparecchiature per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, affinché i tagliandi di vincita emessi contengano le seguenti informazioni:
   a) nome e cognome del giocatore;
   b) data, ora e luogo di inizio e di fine giocata;
   c) somme inserite dal giocatore per effettuare le giocate, somma finale di vincita e differenza tra le due.

  20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma precedente, stabilisce altresì le modalità di conservazione di copia del tagliando di vincita presso l'esercizio, per un periodo comunque non inferiore a quello stabilito per la prescrizione degli accertamenti fiscali, e le modalità della comunicazione delle vincite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.