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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.1504 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/11/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

1.Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, le parole "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi  al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale."

 

2.Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portato di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti."