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Proposta di modifica n. 1.2 al ddl S.1559 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/11/14

Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 18-quater, sostituire il primo comma con il seguente: "1. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, articolato in tre distinte sezioni. Ciascuna sezione dell'albo è suddivisa in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 9, provvede l'Organismo di cui al medesimo articolo 31-bis."

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), la parola "gli" è sostituita dalle seguenti "i consulenti finanziari";

al comma 2, lettera f), la parola "gli" è sostituita dalle seguenti "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede".