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Proposta di modifica n. 1.14 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.379 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/11/14

  Al comma 1, capoverso Art. 55, primo comma, sopprimere le parole: e del Senato della Repubblica.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, capoverso Art. 55, sostituire il secondo comma con il seguente: La legge che stabilisce le modalità di elezione della Camera dei deputati promuove l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;
   all'articolo 1, capoverso Art. 55, sopprimere il quinto e sesto comma;
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.
(Soppressione del Senato).

  1. Gli articoli 57, 58 e 59 della Costituzione sono abrogati»;
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione).

  1. All'articolo 59 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «È senatore di diritto e a vita» sono sostituire dalle seguenti: «È deputato di diritto e a vita»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nei campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre»;

   sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione).

  1. L'articolo 63 della Costituzione, è sostituito con il seguente: «La Camera dei deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza»;
   sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).

  1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 64.

  La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  Il regolamento garantisce i diritti delle minoranze parlamentari.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia la Camera può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
  Le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute della Camera. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
  I membri della Camera hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.»;
   all'articolo 7 sopprimere la lettera b);
   all'articolo 8, capoverso «Art. 67» sostituire le parole: del Parlamento con le seguenti: della Camera dei deputati;
   sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.
(Procedimento legislativo).

  1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei deputati»;
   sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.
(Iniziativa legislativa).

  1. L'articolo 71 è sostituito dal seguente:

Art. 71.

  L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento della Camera dei deputati.
  Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge sono disposte le modalità di attuazione»;
   all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
sopprimere il primo e il sesto comma;
   b) al secondo comma, sopprimere la parola: «altro»;
   c) al terzo comma le parole: «I regolamenti stabiliscono» sono sostituite con le parole: Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce»;
   d) al quarto comma, la parola: «possono» è sostituita con la parola: «può» e le parole: «, alla Camera dei deputati,» sono soppresse;
   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Escluse le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare, le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera p), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.»;
   sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.
(Promulgazione delle leggi).

  1. All'articolo 73, primo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;
   all'articolo 14, comma 1, capoverso Art. 74, al primo comma, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alla Camera;
   all'articolo 16, comma 1, lettera d), sopprimere il terzo capoverso;
   sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21.

  1. All'articolo 83 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati»;
   all'articolo 22 comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
    «a) il secondo comma è abrogato»;
   all'articolo 23 comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) al secondo comma, le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».;
   dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;
   b) al terzo comma le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera»;
   c) al quarto comma le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera»;
   d) all'ottavo comma le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;
   e) al nono comma le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera»;

   dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

  1. All'articolo 90, secondo comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse.
  2. All'articolo 91 della Costituzione le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
  3. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
   dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

  1. All'articolo 121 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;
   sostituire l'articolo 34 con il seguente:

«Art. 34.

  1. All'articolo 122 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione»;
   b) al secondo comma le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

   sostituire l'articolo 35 con il seguente:

«Art. 35.

  1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le parole: «e senatori» sono soppresse;
   sostituire l'articolo 36 con il seguente:

«Art. 36.

  1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
   b) al settimo comma la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato»;

   dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

«Art. 36-bis.

  1. All'articolo 136 della Costituzione, secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

Art. 36-ter.

  1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «da ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;
   b) al secondo comma le parole: «di una Camera» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
   c) al terzo comma le parole: «da ciascuna delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati»;

   all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. All'articolo 61 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente»;
   b) al secondo comma, le parole: «non siano riunite le nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «non sia riunita la nuova Camera» e le parole: «delle precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «della precedente».

  2. Il comma 4 è sostituito dal seguente: «All'articolo 62 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «Le Camere si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera si riunisce»;
   b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera»;
   c) il terzo comma è abrogato.

  3. Dopo il comma 4, inserire il comma 4-bis:
  «4-bis. 5. L'articolo 65 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 65 – La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato»;
   all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:
  1. Sopprimere i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9;
  2. Sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale acquisiscono la qualifica di Deputato a vita, e diventano membri della Camera dei deputati;
  3. Il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Le disposizioni del regolamento della Camera del deputati vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo l'ordinamento dalla Camera dei deputati, conseguenti alla medesima legge costituzionale»;
   all'articolo 39 apportare le seguenti modificazioni:
  1. Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura In corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, alla definizione di un'unica amministrazione del Parlamento della Repubblica, mediante l'integrazione funzionale delle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,»;
  2. I commi 5, 6 sono soppressi.