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Proposta di modifica n. 2.6 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.379 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 26/11/14

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 57, con il seguente:
  Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.
  Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.