presentato il 26/11/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (Misto) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 12.27, 12.43, 12.36)
testo emendamento del 26/11/14
Al comma 1, capoverso Art. 72, settimo comma, dopo le parole: entro sessanta giorni dalla richiesta aggiungere il seguente periodo: Il termine è esteso a 90 giorni, nel caso in cui alla scadenza del termine di 60 giorni non sia ancora concluso l'esame in Commissione.
nuova formulazione del 13/12/14
Al comma 1, capoverso Art. 72, sostituire il settimo comma con il seguente: Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta , che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.