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Proposta di modifica n. 12.47 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.379 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 26/11/14

  Al comma 1, capoverso articolo 72, settimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il regolamento della Camera dei deputati disciplina limiti e modalità del procedimento di cui al presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 38, comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  Ai sensi dell'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, il Regolamento della Camera dei deputati stabilisce il numero massimo di disegni di legge dei quali il Governo può chiedere, per ciascun anno, l'iscrizione prioritaria all'ordine del giorno, assicurando comunque la possibilità di dieci richieste all'anno.