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Proposta di modifica n. 13.1 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.379 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 26/11/14

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).

  1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
  Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato, le leggi di delegazione legislativa, sotto il profilo della legittimità formale, e le leggi che disciplinano i rapporti di cui alla Parte I, Titoli I, II e III della Costituzione, possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio della Corte costituzionale, che deve pronunciarsi, entro il termine di un mese, sulla loro conformità alla Costituzione, su richiesta, rispettivamente, del Presidente della Camera dei deputati, del Presidente del Senato, di quaranta senatori o di un terzo dei membri della Camera dei deputati. Su richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In tali casi la richiesta alla Corte costituzionale sospende il termine per la promulgazione. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
  2. All'articolo 134 della Costituzione aggiungere in fine i seguenti commi:
  La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
  La Corte costituzionale giudica inoltre sui titoli di ammissione, sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 66 e sulle autorizzazioni a procedere di cui agli articoli 68 e 96 della presente Costituzione. La legge costituzionale stabilisce le norme per il procedimento di autorizzazione.