Proposta di modifica n. 13.31 ai ddl C.579 , C.581 , C.582 , C.580 , C.568 , C.466 , C.398 , C.399 , C.355 , C.379 , C.21 , C.32 , C.33 , C.34 , C.148 , C.178 , C.179 , C.180 , C.247 , C.177 , C.243 , C.284 , C.757 , C.758 , C.839 , C.861 , C.14 , C.8 , C.939 , C.1002 , C.1319 , C.1439 , C.1543 , C.1660 , C.1706 , C.1748 , C.1925 , C.1953 , C.2051 , C.2147 , C.2221 , C.2227 , C.2293 , C.2329 , C.2338 , C.2378 , C.2402 , C.2423 , C.2441 , C.2458 , C.2462 , C.2499 , C.2613 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 26/11/14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. In via transitoria, le disposizioni di cui all'articolo 73, secondo comma, come modificate dalla presente legge, si applicano anche alle leggi che regolano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica approvate e promulgate prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, dopo le parole: dagli articoli le seguenti: 13, comma 2.