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Articolo aggiuntivo n. 5.01 al ddl C.1458 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 05/08/13

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. I corsi regolarmente autorizzati ed i diplomi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie aggettivate come ausiliarie.