presentato il 26/11/2014 in I Affari costituzionali della Camera da Maurizio BIANCONI (Misto) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 26/11/14
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 84. – Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.
A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».